Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8283 del 20 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione ex art. 875 c.c. non č derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo č qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione č assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza.

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