Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8209 del 20 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimitā od esclusiva che giā apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda — introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A., nč fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.L.vo n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietā, nella carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la traslazione, e cosė si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autoritā giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.

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