Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7997 del 18 aprile 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, una accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi: 1 ) il nesso di causalità é elemento strutturale dell'illecito, che corre su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico tra un comportamento (dell'autore del fatto ) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum ) e l'evento; 2 ) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto “oggettivata”, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di “previsione” insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito ) ; 3 ) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento é quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto ) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi “causa” dell'evento stesso ; 4 ) il nesso di causalità giuridica é, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti ; 5 ) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a ) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi ; b ) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile ) il ricorso a leggi scientifiche di copertura ; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare quanto al profilo probabilistico rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere ), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente. Di talché, a titolo esemplificativo: 1 ) la morte caratterizzata da sintomatologia da avvelenamento e l'ingestione di diossina da parte del defunto sono vicende legate da un nesso causale predicabile sulla sola base di leggi di tipo chimico-scientifico ; 2 ) la morte da infezione tetanica di un paziente operato per discopatia sarà, viceversa, casualmente collegata all'erronea diagnosi dell'infezione stessa e all'omesso intervento terapeutico/farmacologico sol che, al momento dell'insorgere della patologia, risulti probabile, ancora secondo regole scientifiche, che diagnosi e cure tempestive avrebbero potuto scongiurare l'esito letale se risulti, cioè, specularmente improbabile, anche se solo possibile, che l'omissione sia stata causa dell'evento, sicché la risposta negativa a tale quesito si pone come ostativa ad ogni ulteriore valutazione degli aspetti soggettivi del comportamento, quantunque predicabili in termini di gravissima negligenza, non essendo lecito procedere ad una sorta di compensatio culpae cum causa ; 3 ) la mancata, opportuna sorveglianza di un paziente ricoverato per un night-hospital perché soggetto a crisi di epilessia ricovero funzionale a prevenire tali crisi ovvero ad impedirne più gravi conseguenze sarà, secondo un criterio logico (in assenza di una legge scientifica di copertura ) la causa probabile di eventuali lesioni che il soggetto si procuri se assalito da una crisi improvvisa ; 6 ) il positivo accertamento del nesso di causalità, che deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente, che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri (storicamente elastici ) di prevedibilità ed evitabilità ; 7 ) criteri funzionali all'accertamento della colpa medica la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, sul professionista/debitore risultano quelli a ) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico ; b ) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente ; c ) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto (lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie ; grave, se relativa ad interventi che trascendono la preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, con l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso ) ; d ) del corretto adempimento dell'onere di informazione e dell'esistenza del conseguente consenso del paziente.

(massima n. 2)

In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, una accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi: 1 ) il nesso di causalità é elemento strutturale dell'illecito, che corre su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico tra un comportamento (dell'autore del fatto ) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum ) e l'evento; 2 ) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito ) ; 3 ) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento é quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto ) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso ; 4 ) il nesso di causalità giuridica é, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti ; 5 ) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a ) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi ; b ) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile ) il ricorso a leggi scientifiche di copertura ; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare quanto al profilo probabilistico rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere ), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente. Di talché, a titolo esemplificativo: 1 ) la morte caratterizzata da sintomatologia da avvelenamento e l'ingestione di diossina da parte del defunto sono vicende legate da un nesso causale predicabile sulla sola base di leggi di tipo chimico-scientifico ; 2 ) la morte da infezione tetanica di un paziente operato per discopatia sarà, viceversa, casualmente collegata all'erronea diagnosi dell'infezione stessa e all'omesso intervento terapeutico/farmacologico sol che, al momento dell'insorgere della patologia, risulti probabile, ancora secondo regole scientifiche, che diagnosi e cure tempestive avrebbero potuto scongiurare l'esito letale se risulti, cioè, specularmente improbabile, anche se solo possibile, che l'omissione sia stata causa dell'evento, sicché la risposta negativa a tale quesito si pone come ostativa ad ogni ulteriore valutazione degli aspetti soggettivi del comportamento, quantunque predicabili in termini di gravissima negligenza, non essendo lecito procedere ad una sorta di compensatio culpae cum causa ; 3 ) la mancata, opportuna sorveglianza di un paziente ricoverato per un night-hospital perché soggetto a crisi di epilessia ricovero funzionale a prevenire tali crisi ovvero ad impedirne più gravi conseguenze sarà, secondo un criterio logico (in assenza di una legge scientifica di copertura ) la causa probabile di eventuali lesioni che il soggetto si procuri se assalito da una crisi improvvisa ; 6 ) il positivo accertamento del nesso di causalità, che deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente, che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri (storicamente elastici ) di prevedibilità ed evitabilità ; 7 ) criteri funzionali all'accertamento della colpa medica la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, sul professionista/debitore risultano quelli a ) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico ; b ) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente ; c ) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto (lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie ; grave, se relativa ad interventi che trascendono la preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, con l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso ) ; d ) del corretto adempimento dell'onere di informazione e dell'esistenza del conseguente consenso del paziente.

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