Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6260 del 23 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) – in ogni stato e grado del giudizio – deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice – nel giudizio di legittimità – ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Ne consegue che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, ove l'esistenza dello stesso giudicato – pur potendo essere allegata o rilevata – risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio.

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