Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2127 del 5 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l'Iva, ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sé nullitą del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilitą nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari.

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