Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15798 del 28 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché preliminare alla qualificazione del contratto č la ricerca della comune volontą delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest'ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. o dell'insufficienza o contraddittorietą della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnati dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontą delle parti, al fine di consentire alla S.C. di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa.

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