Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15797 del 28 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attivitā e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere-dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale č stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontā contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.

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