Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14821 del 14 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocazione fondata sulla sopravvenuta conoscenza della dichiarazione della falsità della prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza revocanda, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l'eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente ipotizzabile e prevedibile e la presa di conoscenza di esso dipenda da una minima attivazione dell'interessato. In particolare, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza per la proposizione del ricorso per revocazione, la prova della data dell'avvenuta dichiarazione o del riconoscimento della falsità della prova concerne la conoscenza effettiva e non la conoscenza “legale” di tali fatti e deve essere tale da escludere che, secondo criteri di ragionevolezza, considerata la peculiarità del caso concreto, l'interessato fosse venuto ancor prima a conoscenza della dedotta declaratoria di falsità. (Nel caso di specie, in cui, sulla scorta della conoscenza della vicenda conseguente all'esercizio dell'azione penale nei confronti di un teste in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. – definita con sentenza ex art. 444 c.p.p. – relativamente ad una deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado al quale era seguito quello di appello deciso con la sentenza di cui si invocava la revocazione, la S.C. ha ritenuto, in base ad un ragionamento presuntivo basato su fatti evincibili dagli atti processuali e su principi logici, che l'interessato avrebbe potuto, consultando gli atti penali e provvedendo ad una tempestiva richiesta della copia della richiamata sentenza penale emessa a carico del teste, conoscere tempestivamente la relativa circostanza e non allegare la sentenza medesima dopo oltre due anni dalla sua pronuncia).

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