Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12855 del 15 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad azione di responsabilità, che il creditore di una società abbia promosso nei confronti dei suoi amministratori ai sensi dell'art. 2394 c.c., deve ritenersi deducibile e rilevabile nel giudizio di rinvio il difetto di legittimazione del creditore medesimo, ove l'indicato difetto si ricolleghi a fatto – come la dichiarazione di fallimento della società, implicante l'assorbimento dell'azione dei creditori in quella esperibile dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall. – sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità ed in questo non ritualmente acquisito – come nel caso in cui la documentazione relativa alla dichiarazione di fallimento della società sia stata prodotta senza il rispetto delle forme previste dall'art. 372 c.p.c. – e pertanto non invocabile in tale sede, né esaminabile con la sentenza di cassazione con rinvio.

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