Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12323 del 10 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

... Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola e sia subordinata al mancato invio della disdetta del contratto entro un termine prestabilito, la rinnovazione tacita a mezzo dell'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola per un verso non elude la necessitą della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A. di considerare l'opportunitą di disdire o meno nel termine contrattuale il contratto stesso. (Omissis ).

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