Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1523 del 26 gennaio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicitā della dichiarazione negoziale, diretta alla realizzazione di una particolare finalitā antigiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest'ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato e il dissimulato) al fine di eludere norme imperative.

(massima n. 2)

La peculiaritā del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, č illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.

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