Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4582 del 3 settembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, la correzione dell'intestazione che qualifica il tipo del contratto (nella specie, mediante cancellazione della frase «contratto di locazione o di affitto» e la sua sostituzione con quella «contratto di raccolta di foraggio ad uso pascolo»), comporta l'esclusione dalla convenzione anche delle clausole che, ancorché non cancellate né sostituite, abbiano riferimento al tipo originariamente determinato del contratto e siano incompatibili con quella diversa qualificazione, che assume così prevalenza ai sensi dell'art. 1342 c.c.

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