Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2863 del 5 aprile 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, che nelle condizioni generali preveda esser la garanzia limitata ai danni derivati da fatti accidentali, è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nella ipotesi di fatti colposi, giacché l'assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso per il quale l'assicurazione è stipulata deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa.

(massima n. 2)

Nei contratti per adesione, il contrasto tra una clausola aggiunta e un'altra clausola contenuta nel modulo o formulario va risolto, in applicazione della norma specifica contenuta nell'art. 1342 c.c., nel senso della prevalenza della clausola aggiunta, non dovendosi fare invece ricorso ai criteri ermeneutici generali in tema di coordinamento ed integrazione fra le varie disposizioni contrattuali.

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