Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3578 del 23 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza di merito in cui, a fronte di una eccezione di prescrizione del diritto di un soggetto, gią titolare di rendita Inail, alla costituzione di una nuova rendita per malattia professionale, il giudice di merito aveva ritenuto fondata l'eccezione indicando una decorrenza iniziale del termine di prescrizione differente rispetto a quella indicata dall'Inail).

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