Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2372 del 25 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell'ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell'art. 1342, primo comma, c.c. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (In forza di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'aggiunta dattiloscritta di un dato rischio, individuando una delle garanzie accessorie deducibili in contratto, non era incompatibile con la dizione a stampa, che contemplava l'esigenza d'indicare dette garanzie, rappresentando, anzi, la specificazione della dizione medesima).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.