Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22588 del 1 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica nel caso in cui il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto un altro soggetto in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, inseritosi in una serie causale determinata da una sua attività lecita, si astenga dall'impedire che la situazione di pericolo si traduca in situazione di danno. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto responsabile il proprietario di un'azienda agricola per i danni alla persona subiti dal suo «uomo di fiducia » che aveva l'incarico, durante la vendemmia, di sovrintendere alla raccolta dell'uva e alla pesatura della stessa presso la cantina sociale, per non avergli fornito un idoneo mezzo di trasporto, diverso dal trattore, per i continui spostamenti resi necessari da questa attività ).

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