Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8970 del 5 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di indivisibilitą del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilitą che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito — non censurabile in sede di legittimitą, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici — sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato.

(massima n. 2)

In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialitą della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullitą all'intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontą delle parti quali obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall'istituto di credito una clausola omnibus, a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale).

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