Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19576 del 29 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La decadenza dell'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza è espressione di un principio generale che trova applicazione anche quando sia (tardivamente) dedotto un errore che investa di nullità la sentenza, senza che possa invocarsi un'applicazione analogica dell'art. 327, comma secondo c.p.c., atteso che il termine di decadenza annuale è preordinato ad assicurare la certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, onde una impugnazione oltre il suddetto termine può aversi solo ed esclusivamente nella ipotesi prevista dalla citata norma, dovendo qualsiasi altra ipotesi di nullità essere fatta valere con un'impugnazione tempestiva ex art. 161 c.p.c.

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