Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1957 del 3 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche mediante la fotocopiatura della sentenza di appello ed il suo inserimento nel corpo del ricorso, in ragione del principio della libertà. Nondimeno, l'esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa dovrà considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione.

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