Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19138 del 23 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale č inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisivitā del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestivitā e ritualitā della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Cassazione di verificare la veridicitā dell'asserzione.

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