Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18571 del 15 settembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma – dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado e avere consentito le attività dalla stessa impedite – deve decidere nel merito (salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito, assumendo rilievo in tal caso il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e il carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.).

(massima n. 2)

Le articolazioni periferiche dell'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 17 maggio 1985, n. 210, sono prive di soggettività giuridica, in quanto l'art. 20, nello stabilire che «gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa» si limita a dettare un criterio direttivo idoneo ad ispirare l'organizzazione dell'ente, ma di per sé inidoneo a conferire a dette articolazioni periferiche autonoma soggettività, ed in quanto l'art. 5 prevede, per il riconoscimento ai dirigenti delle articolazioni periferiche della rappresentanza legale dell'ente, attribuita dalla disposizione al presidente, la necessità di una delibera del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, che quella rappresentanza conferisca (nella specie ha trovato conferma davanti alla S.C. la decisione di merito con la quale era stata ritenuta nulla la citazione notificata per il giudizio di primo grado alla «FF.SS Spa coordinamento territoriale merci Sicilia in persona del legale rappresentante in Palermo» perché costituente mera articolazione periferica operativa della Spa Ferrovie dello Stato, e non essendo stata fornita al riguardo prova contraria).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.