Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11133 del 11 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione, č necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioč con specificazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialitą probatoria che consenta di giungere ad una diversa decisione.

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