Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9500 del 13 giugno 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

L'interventore estromesso dal processo con pronuncia divenuta definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri presupposti, a proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c.

(massima n. 2)

L'opposizione di terzo revocatoria, a norma dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite.

(massima n. 3)

Il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento – ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo – viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato. (Nella specie il terzo – conduttore dell'immobile oggetto della domanda di cessione in proprietà accolta con la sentenza passata in giudicato pronunciata inter alios – aveva promosso l'opposizione ex art. 404 c.p.c. facendo valere un proprio diritto al riscatto del medesimo immobile, riconosciuto da una legge successiva alla formazione del detto giudicato).

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