Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 84 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rapporto d'agenzia, la clausola «tutto subito» — che consente all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione di incasso anno per anno, — nel prevedere il diritto da parte della società di ripetere le provvigioni anticipate sui premi non incassati dall'agente, perché maturati dopo la cessazione del rapporto, non incide sull'equilibrio contrattuale delle parti e non può pertanto essere considerata vessatoria, atteso che il risultato conseguito non contrasta con il sistema di pagamento provvigionale anno per anno.

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