Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7630 del 16 maggio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcibilitą del danno subito dal singolo in conseguenza della mancata attuazione di direttiva comunitaria non autoesecutiva da parte del legislatore italiano, deve riconoscersi il diritto del privato al risarcimento del danno, sia che l'interesse leso giuridicamente rilevante sia qualificabile come interesse legittimo sia come diritto soggettivo, qualora lo Stato membro non abbia adottato i provvedimenti attuativi nei termini previsti dalla direttiva stessa e allorché si verifichino le seguenti condizioni, conformemente ai principi pił volte enunciati dalla Corte di giustizia: a) che la direttiva preveda l'attribuzione di diritti in capo ai singoli soggetti; b) che tali diritti possano essere individuati in base alle disposizioni della direttiva; c) che sussista il nesso di causalitą tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il pregiudizio subito dal soggetto leso.

(massima n. 2)

In riferimento alla responsabilitą aquiliana derivante da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste rapporto di pregiudizialitą necessaria tra il giudizio di annullamento dell'atto stesso dinanzi al giudice amministrativo ed il giudizio di risarcimento dinanzi al giudice ordinario, in quanto sono risarcibili da parte del giudice ordinario — ai sensi dell'art. 2043 c.c. — tutte le lesioni ad interesse legittimo o ad un diritto soggettivo, e considerato anche il disposto dell'art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi.

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