Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7504 del 15 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto dell'occupazione appropriativa si č andato consolidando nel vigente ordinamento, prima nel diritto vivente enucleato dalla giurisprudenza di legittimitā e poi nelle previsioni espresse normative, come fatto illecito riconducibile nello schema dell'art. 2043 c.c., essendo da escludere che — per effetto dell'aggiunta (ad opera dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel corpo dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), del comma settimo bis, il quale richiama, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, i criteri di determinazione dell'indennitā di espropriazione (con esclusione della riduzione del 40 per cento e con un ulteriore aumento del 10 per cento dell'importo del risarcimento) — si sia avuta una sostanziale assimilazione tra somma liquidata e titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, da un lato, e indennitā di espropriazione, dall'altro; ne consegue che la pretesa risarcitoria del privato per la perdita della proprietā č soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c.

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