Cassazione civile Sez. I sentenza n. 657 del 17 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall'art. 391 bis, c.p.c., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la «correzione» suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione.

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