Cassazione civile Sez. I sentenza n. 58 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, rappresentando, per converso, un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria, rispetto al quale, se non č configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943, comma quarto c.c.), č peraltro ammissibile l'interruzione derivante dalla notificazione dell'atto di citazione (nella specie, notificata prima del rilascio della procura alle liti), ex art. 2943, comma primo c.c.

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