Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9488 del 28 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola inserita nella convenzione che disciplina in via generale i rapporti tra un cliente (nella specie, una pubblica amministrazione) ed i propri avvocati, la quale preveda la facoltą del cliente di accordare compensi superiori al minimo tariffario solo a sua discrezione, non ha natura vessatoria, in quanto non limita la facoltą del professionista di opporre eccezioni al cliente, ma delimita l'oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all'entitą e alle modalitą di liquidazione del compenso professionale.

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