Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3251 del 5 marzo 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione di norme di previdenza obbligatoria, non sussiste l'obbligo della cancelleria di comunicare all'opponente, che sia ritualmente costituito con difesa tecnica, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non essendo tale obbligo previsto nella disciplina di cui all'art. 415 c.p.c. (reso applicabile per il rinvio previsto dall'art. 442 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 35 legge n. 689 del 1981); né la mancata previsione di tale comunicazione suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla differenza di disciplina rispetto al procedimento di opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981 e alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, posto che, da un lato, il procedimento ex art. 23 cit. pone una disciplina processuale specifica, consentita alla discrezionalità del legislatore, che non assurge a paramentro di tutela minima della difesa e che, dall'altro, alla mancanza della predetta comunicazione nella fase introduttiva del giudizio la difesa tecnica dell'opponente può facilmente sopperite mediante l'adempimento di un onere, non vessatorio, di diligenza e di collaborazione con l'ufficio giudiziario.

(massima n. 2)

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte.

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