Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17914 del 25 novembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è fonte di responsabilità civile per l'Amministrazione pubblica, in quanto inidoneo a produrre un diretto pregiudizio economico, l'atto del Comune indirizzato ad un privato, che esprima la valutazione dell'ente in ordine alla necessità di chiedere ed ottenere una autorizzazione comunale per lo svolgimento di una determinata attività ed indichi che l'inizio dell'attività senza autorizzazione potrebbe dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative, in quanto la parte che ritenga di non avere la necessità di munirsi di una specifica autorizzazione per intraprendere una attività potrà uniformare il suo comportamento alla propria valutazione, ed eventualmente riversare sull'amministrazione il peso economico che gli avrà cagionato l'esecuzione nei propri confronti di un eventuale provvedimento repressivo, ove adottato con colpa.

(massima n. 2)

Nelle controversie alle quali si applichino, ratione temporis, l'art. 58 della L. 8 giugno 1990, n. 142, nonché gli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, perché possa configurarsi la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di una situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave. La valutazione relativa alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

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