Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9490 del 28 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto ex art. 26 legge fall., con il quale il tribunale respinge il reclamo del creditore ammesso al passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui prevede accantonamenti ai sensi dell'art. 113, n. 4, legge fall., in quanto trattasi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, perché le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore, ma soltanto trattenute in attesa della definitiva decisione sulla loro effettiva destinazione; è ammissibile, invece, il ricorso ex art. 111 Cost. del creditore ammesso, avverso lo stesso decreto, nella parte relativa alle spese da pagare in prededuzione a norma dell'art. 111, n. 1, legge fall., trattandosi, per tal verso, di provvedimento a carattere decisorio, in quanto, riconoscendo la prededucibilità delle spese, incide sulla pretesa dei creditori ammessi riducendo l'entità delle somme ad essi attribuibili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.