Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 823 del 25 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La prassi aziendale (relativa, nella specie, al sistema di calcolo dell'indennitą dovuta per ogni ora di supero del cosiddetto nastro lavorativo) ha natura di uso (non normativo ma) negoziale, che, ai sensi dell'art. 1340 c.c. e salvo contraria volontą delle parti, si inserisca non gią nel contratto collettivo bensģ in quello individuale (di cui integra il contenuto in senso idoneo a derogare, a norma dell'art. 2077, secondo comma, c.c., alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale), restando insensibile alle eventuali modifiche di tale contrattazione le quali non possono conseguire ad una volontą non risultante da atto scritto (necessario ad substantiam per la stipulazione del contratto collettivo) ed essendo (a maggior ragione) insuscettibile di modifica in peius per i lavoratori in virtł di atti unilaterali del datore di lavoro.

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