Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4663 del 2 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare le prove non valutate o erroneamente valutate, nonché di indicare le ragioni del ritenuto carattere decisivo delle stesse.

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