Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2521 del 21 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di inammissibilitą del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi.

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