Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2074 del 13 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un segnale di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla pubblica amministrazione cui spetta la gestione o manutenzione della strada, sicché si verifichi collisione tra le autovetture che impegnino l'incrocio non è ravvisabile, ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di aver diritto alla precedenza, una situazione di insidia (in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada), e non è, perciò, possibile affermare su questa base al responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione.

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