Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1986 del 12 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la notificazione degli atti al procuratore costituito, a differenza di quanto si verifica nel caso di notificazione presso un domiciliatario eletto in via autonoma ex art. 141 c.p.c., il dato di riferimento personale prevale su quello topografico sicché è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte, a differenza di quanto disposto dall'art. 141 c.p.c. in ipotesi di espressa elezione di domicilio presso “un ufficio o una persona”.

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