Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1945 del 11 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre non č ammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della causa in pendenza della quale il regolamento viene proposto, i soggetti che hanno tale veste devono intervenire nelle forme dell'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, primo comma, c.p.c., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel termine di legge.

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