Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12816 del 3 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche il ricorso per revocazione č soggetto, a pena di inammissibilitā, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi č il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso č inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non č idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.