Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11488 del 1 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c., presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato – dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia – si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi.

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