Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11264 del 30 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 327, primo comma, c.p.c., il quale prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, č espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilitā dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nel caso in cui sia (tardivamente) dedotto un error in procedendo (nella specie, la emissione della sentenza nonostante la interruzione del giudizio per il decesso dell'avvocato del convenuto) che investe di nullitā la sentenza che si intende impugnare, senza che possa trovare applicazione in via analogica la disposizione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., concernente la parte contumace che dimostri di non aver conoscenza del processo per nullitā della citazione o della notificazione di essa e per nullitā della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. Detto regime manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non sussistendo alcuna violazione di esso, attesa la disponibilitā dei relativi mezzi.

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