Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11250 del 30 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale. Ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile (rappresentata, nella specie, da una chiazza di gasolio su una corsia stradale percorsa in ore serali), ma non anche il comportamento colposamente omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia (come invece affermato dal giudice di merito, con decisione cassata dalla S.C. per violazione dell'art. 2697 c.c.).

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