Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 99 del 12 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilitą extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilitą contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al petitum ed alla causa petendi, come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte, interpretando come natura extracontrattuale la domanda proposta da un soggetto contro la P.A., nella qualitą di erede di un dipendente danneggiato per causa di servizio, ha dichiarato la giurisdizione dell'Ago).

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