Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9 del 2 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente, fermo restando che la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non consente alla contrattazione collettiva di estendere i profili professionali e l'equivalenza tra le mansioni fino al punto di consentire liberamente al potere di organizzazione del datore di lavoro di attribuire mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori per il solo fatto che le mansioni superiori risultano comprese anche nel profilo professionale degli appartenenti alla qualifica inferiore. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto corretto l'inquadramento di un dipendente di un ente istruzione professionale sulla base della qualifica relativa ai formatori con funzioni di coordinamento di sedi minori prive di direttore, e non di quella di direttore, avendo accertato che l'attivitą di formatore aveva occupato circa metą dell'orario di lavoro e che l'attivitą di coordinamento era in parte ricollegabile alle funzioni di coordinamento didattico specifiche della qualifica e per la parte relativa al coordinamento amministrativo e di responsabilitą del personale aveva carattere marginale in una struttura di ridotte dimensioni e non era particolarmente qualificante.

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