Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1689 del 26 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattivitą della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietą a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente pił alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano gią prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioč per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrą produrre e non ha ancora prodotto.

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