Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4811 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accoglimento in primo grado della domanda di accertamento dell'autenticitą delle sottoscrizioni apposte su una scrittura privata di compravendita immobiliare comporta che dalla scrittura risulti implicitamente accertato il carattere di contratto definitivo ad effetti reali, necessariamente incompatibili con la diversa natura di contratto preliminare o di compravendita con effetti meramente obbligatori. Ne consegue che la parte venditrice, ove voglia far valere la diversa natura dell'atto, ha l'onere di proporre in appello specifiche censure in tal senso, in difetto delle quali la questione circa la natura definitiva del contratto resta coperta dal giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitą.

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