Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4792 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā per esercizio di attivitā pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al danneggiato — tra l'esercizio dell'attivitā e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilitā rispetto ad un evento che non č ad esso riconducibile in alcun modo.

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