Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4009 del 20 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontā di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non č soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello.

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