Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3935 del 19 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitivitā (nella specie: provvedimento del tribunale ex art. 814 c.p.c. di attribuzione del compenso ai componenti di un collegio arbitrale), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre č irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, č applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

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