Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3132 del 3 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.

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